Spese di lite, la condanna dell’ufficio deve rispettare i parametri di legge

Le spese legali devono essere commisurate ai previsti parametri. È censurabile, pertanto, la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del contribuente, dispone la condanna dell’ufficio al pagamento degli oneri legali per importi inferiori a quelli previsti dal decreto ministeriale 55/2014. A giungere a queste conclusioni è la Cgt dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 289/10/2024 (presidente Gobbi, relatore D’Amato). Nei confronti di una Spa l’agenzia delle Entrate ipotizzava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La competente Cgt di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo infondata la pretesa erariale. Nel contempo, condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, liquidando un importo pari a complessivi 4mila euro. L’Agenzia impugnava la sentenza e la contribuente presentava appello incidentale, non ritenendo corretta la quantificazione delle spese legali a carico dell’ufficio. Secondo la ricostruzione difensiva: l’importo da liquidare in base al Dm 55/14 risultava superiore di circa il quadruplo (oltre gli oneri accessori) rispetto a quanto definito;

la sentenza aveva liquidato in favore della società un importo forfettario in violazione delle specifiche tariffe stabilite per il giudizio tributario, senza motivare un così importante abbattimento;

al contrario, stante l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, la Ctp avrebbe dovuto condannare l’ufficio al pagamento delle spese di lite quantificate correttamente dal citato Dm 55/14.

La Cgt dell’Emilia Romagna, ha rigettato l’appello dell’ufficio (confermando così l’infondatezza della rettifica erariale e quindi la correttezza della sentenza di primo grado) mentre ha accolto l’appello incidentale della società circa le spese di giudizio liquidate dai primi giudici. In particolare, secondo il collegio la contribuente aveva chiesto sin dal ricorso introduttivo l’applicazione dei parametri di legge stabiliti dal Dm del 10 marzo 2014, n. 55. La Ctp ha invece disatteso tale richiesta, liquidando un importo di gran lunga inferiore senza indicare i motivi. Così, in accoglimento dell’appello incidentale l’ufficio è stato condannato al pagamento delle spese legali per il primo grado come previste dal citato decreto ministeriale, oltre al rimborso del contributo unificato ed agli oneri di legge. Stante poi il rigetto dell’appello principale, l’ufficio è stato anche condannato al rimborso delle spese del secondo grado anche in questo caso oltre al a contributo unificato ed agli oneri di legge. La decisione è molto importante perché spesso i giudici di merito non condannano alle previste spese l’amministrazione, limitandosi a prevedere importi bassi o addirittura a compensarle. Peraltro, quando invece è il contribuente la parte soccombente, si assiste a puntuali condanne alla rifusione delle spese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

 Il Sole 24 Ore|15 aprile 2024|NORME E TRIBUTI|p. 26|di Giulia Pulerà

 

error: Content is protected !!