Corsia preferenziale per le impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione, ancora dubbi sulla previsione di un giudizio preliminare sulla fondatezza nel merito della domanda e sull’esercizio dei poteri “acceleratori”
È in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 149/2022 sulla riforma del processo civile – “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, si segnala il superamento del rito Fornero (commi da 47 a 69 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012) che, a far data dal 1° luglio 2023, non sarà più percorribile.
Il processo del lavoro resterà dunque disciplinato dagli artt. 409 e ss. del codice di procedura civile (Libro II, titolo IV) con una sezione ad hoc per le cause instaurate per impugnare i licenziamenti: si tratta del nuovo Capo I-bis, Libro II, titolo IV, del codice di procedure civile – “Delle controversie relative ai licenziamenti”.
Più in particolare, viene introdotto il nuovo articolo 441-bis , che prevede che la trattazione e decisione delle controversie sull’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione – anche aventi ad oggetto questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro – avranno priorità rispetto alle altre cause.
Per tali controversie, il giudice potrà ridurre i termini del procedimento fino alla metà (fermo restando il termine minimo di venti giorni tra la notifica del ricorso al convenuto e la fissazione dell’udienza); inoltre, si prevede che all’udienza di discussione il giudice disporrà, in relazione alle esigenze di celerità (anche) prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali, ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.
Infine, l’ultimo comma del nuovo articolo 441-bis prevede che “I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione “.
In buona sostanza, è sancito il definitivo abbandono del rito Fornero – già avviato con l’introduzione del d.lgs. 23/2015, che ha sottratto all’applicazione di tale rito le controversie dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti – rito che sin dalla sua introduzione ha destato perplessità per le sue incertezze interpretative e applicative.
Con la riforma del processo civile, le controversie del lavoro vengono ricondotte ad un unico procedimento, riservando una corsia preferenziale a quelle aventi ad oggetto i casi di licenziamento. Altresì chiaro è l’intento di accelerare i tempi di decisione per tali tipologie di controversie.
Purtuttavia, ad oggi, non è definito se la “corsia preferenziale” di cui al nuovo articolo 441-bis comporti un giudizio preliminare sulla fondatezza nel merito della domanda, o se sarà sufficiente per il ricorrente rivendicare il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, reintegra che, peraltro, soprattutto per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, risulta una ipotesi residuale.
Allo stesso tempo, si auspicano dei chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dei detti poteri “acceleratori” esercitabili dal giudice del lavoro, così come rispetto alla predisposizione del calendario delle udienze che dovrebbe dare preferenza alle controversie sull’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegra.
Inoltre, il Capo I-bis, consterà di altri due articoli: l’ art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa), che prevede che le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove ne consegua la cessazione del rapporto associativo, siano decise con il rito del lavoro; e l’ art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio) che prevede che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali (ad esempio, si veda l’articolo 38 del codice delle pari opportunità ), stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
La finalità delle norme è quella di voler ridare centralità al rito del lavoro e superare l’attuale proliferazione (e, in alcuni casi, sovrapposizione) di riti che hanno ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti.
In ogni caso, ricordato che l’entrata in vigore della riforma è differita al 1° luglio 2023, c’è ancora tempo per i chiarimenti su dubbi interpretativi e sugli aspetti applicativi della nuova disciplina.
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*A cura degli Avv.ti Alessandro Ferrari e Michele Giammusso, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Norme&Tributi Plus Diritto|28 ottobre 2022|di Alessandro Ferrari, Michele Giammusso*