Responsabilità 231: sussiste il vantaggio dell’ente per omessa o scarsa cura dei luoghi di lavoro che determini risparmio di tempo e di denaro

Persona giuridica – Società – Responsabilità da reato degli enti – Criteri di imputazione – Reati colposi – Interesse o vantaggio – Risparmio di spesa e tempo – Fattispecie
Responsabile l’impresa dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all’articolo 590 comma 3, cod. pen., per aver cagionato il reato di lesioni colpose aggravate al proprio dipendente, nonostante la presenza del documento di organizzazione adottato ex decreto 231, ma non efficacemente attuato in relazione alle mansioni svolte dall’infortunato, risultando evidente il vantaggio dell’ente in relazione all’illecito (prescritto) del suo amministratore unico, illecito determinato dalla scarsa cura dei luoghi di lavoro che ha comportato un evidente risparmio di tempo e di denaro per l’impresa. (Nella specie la Corte evidenzia come il vantaggio di spesa per l’ente sia consistito nel mancato decremento patrimoniale per l’utilizzo di un solo lavoratore anziché due come invece previsto dalla linee guida per l’attività di calettamento in verticale e che il modello organizzativo mancava della previsione di una costante attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche e di adeguamento della specifica procedura lavorativa ai rischi propri dell’attività di montatore)

• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 25 maggio 2023, n. 22683

Persona giuridica – Società – In genere – Responsabilità da reato degli enti – Criteri di imputazione – Reati colposi – Interesse o vantaggio – Entità del risparmio di spesa conseguito – Irrilevanza – Fattispecie.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi).

• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 14 giugno 2016, n. 24697

Persona giuridica – Società – Responsabilità da reato degli enti – Criteri di imputazione – Interesse o vantaggio – Reati colposi – Riferibilità alla condotta – Violazione consapevole della normativa prevenzionistica – Necessità.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all’evento, pertanto, ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 2544

(R
edazione Diritto , Norme&Tributi Plus Diritto  8/06/2023, )

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